Maternità e lavoro: le scadenze passo passo

La legge 1204 del 30/12/1971 regolamenta la tutela delle lavoratrici madri. I decreti legislativi n 645/96 e 151/2001 prescrivono misure per il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento.

 

All'inizio della gravidanza.

Quando la lavoratrice è a conoscenza dello stato di gravidanza è necessario che lo comunichi al datore di lavoro affinché lo stesso verifichi se la mansione affidatale in quel momento sia compatibile o meno con lo stato di gravidanza. La nostra valutazione dei rischi per quanto riguarda il ruoli di educatrice, coordinatrice, cuoca e ausiliaria prevede fin da subito l’astensione anticipata dal lavoro.

  1. La dipendente dovrà consegnare al Datore di lavoro il certificato che attesti la sua gravidanza
  2. e dovrà presentare presso il Servizio Lavoro della PAT - via Gilli, 4 a Trento, il modulo di richiesta di astensione anticipata. Nella richiesta si dovrà dichiarare l’esistenza di rischi legati alla propria mansione. Il Servizio lavoro rilascia una ricevuta in duplice copia (una per il datore di lavoro) di tale domanda in cui attesta la richiesta da parte della dipendente di maternità anticipata e la inoltra tramite PEC all’Ufficio di competenza della Cooperativa. Entro massimo 7/10 giorni l’Ufficio personale manda al Servizio lavoro l’approvazione della domanda di maternità anticipata.

Nel caso in cui la dipendente si trovi in condizioni di gravidanza rischio, e quindi vi sia la necessità di rimanere a casa al di là dei rischi legati alla mansione, la competenza per la procedura di astensione anticipata è dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e a questa dovrà essere direttamente inoltrata.Tra la domanda di maternità anticipata e l’approvazione della stessa la dipendente deve giustificare l’eventuale ASSENZA dal lavoro.

 

Domanda di astensione obbligatoria.

Entro i 2 mesi precedenti il parto (QUINDI ENTRO IL 7° MESE DI GRAVIDANZA) la dipendente deve recarsi presso il patronato e fare la domanda di ASTENSIONE OBBLIGATORIA alla quale deve essere allegato un CERTIFICATO MEDICO- RILASCIATO DA MEDICI DEL SSN O CON ESSO CONVENZIONATO che attesti il Suo stato. Il congedo di maternità è previsto quindi per i due mesi antecedenti alla data prevista per il parto e i successivi 3 mesi. La domanda può essere anche fatta online.
La domanda deve essere PRESENTATA al datore di lavoro con allegato il certificato medico.

 

Alla nascita del/la bambino/a.

Quando NASCE il/la bambino/a, la dipendente deve

      • presentare alla Cooperativa il CERTIFICATO DI NASCITA in originale;
      • inoltre deve nuovamente recarsi al patronato presentando la richiesta di astensione obbligatoria dopo il parto. Anche quest’ultima deve essere consegnata alla Cooperativa.

 

Al termine dell'astensione obbligatoria.

Finito il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice sente l’Ufficio personale e si verificano le ferie e i permessi maturati e non utilizzati durante il periodo di assenza. In accordo con la dipendente si calcolano i giorni di ferie e permessi maturati e si pianificano gli stessi. A termine di questo periodo la dipendente può richiedere il congedo parentale (ex facoltativa retribuita dall’INPS al 30%) per un totale di 180 giorni che va richiesto sempre presso il patronato.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN TEMPI UTILI PER L’ELABORAZIONE CORRETTA DEI CEDOLINI, IN ORIGINALE, CORREDATA DELLA RICEVUTA DI INVIO DELLA DOMANDA ALL’INPS, SIA PER QUELLE RIGUARDANTI I CONGEDI DI MATERNITA’ OBBLIGATORIA CHE I CONGEDI PARENTALI (EX FACOLTATIVA)


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